21 LUGLIO 2025
CRONISTORIA VERIFICHE IMPIANTI ELETTRICI NEI LUOGHI DI LAVORO
Fin dal 1955 il datore di lavoro aveva l’obbligo di far sottoporre a verifica periodica biennale gli impianti di messa a terra, i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e gli impianti installati nei luoghi con pericolo di esplosione. L’Ispettorato del Lavoro, una volta ricevuta la denuncia e la documentazione tecnica da parte del datore di lavoro, delegava l’Ente Nazionale Prevenzione Infortuni per eseguire le prove strumentali dei dispositivi sopra indicati.
L’ENPI, fino all’entrata in vigore della legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, avvenuta nel 1978, ha garantito le prestazioni per il Ministero del Lavoro e successivamente, il personale e le funzioni sono state incorporate nelle USSL e nei rispettivi Presidi Multizonali di Igiene e Prevenzione, più precisamente nella Unità Operativa Impiantistica.
Il personale tecnico dell’ENPI, una volta inglobato nella UO Impiantistica dei PMIP delle USSL, assunse la mansione di personale addetto alla vigilanza ed ispezione nei luoghi di vita e di lavoro con l’attribuzione della qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria prevista dal nuovo inquadramento- stato giuridico del personale della USSL . Coloro che volevano accedere alle nuove posizioni, copertura di un posto di “verificatore di impianti” del SSN, dovevano superare la selezione di cui alla normativa concorsuale , avente come requisito obbligatorio il diploma di perito industriale e l’iscrizione al relativo ordine professionale, con iscrizione attestata non antecedente a tre mesi dalla data di pubblicazione del bando. Con decreto del ministero della sanità del 27 luglio 2000, a tutti coloro che erano in servizio presso le U.O. Impiantistica gli è stata riconosciuta l’equipollenza al Diploma Universitario di Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e luoghi di Lavoro – DM Sanità 17 gennaio 1997 n°58.
In attuazione alla legge istitutiva del S.S.N. le funzioni e i compiti di omologazione delle attrezzature e degli impianti (prime verifiche periodiche) erano state attribuite all’ISPESL, ora INAIL. Per le considerevoli liste di attesa causate dall’inerzia dell’ISPESL è stato legiferato il d.P.R. 462/01 “estendendo l’ambito di applicazione della Bassanini”; seppur non previsto nella legge delega ha consentito al datore di lavoro di scegliere tra i soggetti pubblici (ASL/ARPA) o privati ed incaricarli per far sottoporre a verifica periodica gli impianti installati negli ambienti di lavoro.
Gli ispettori tecnici dei soggetti privati, nell’esercizio della loro attività di verifica, assumono la funzione di incaricati di pubblico servizio art 358 del codice penale.; è necessario ricordare che la Pubblica amministrazione e gli enti pubblici (ISPESL ed ASL/ARPA) avevano già avuto la facoltà di affidare ad ingegneri e periti industriali iscritti all’ordine professionale l’incarico ad effettuare le verifiche periodiche giacenti e ridurre le liste di attesa (legge 428/92); ed ancora in epoca precedente tale facoltà, per gli stessi principi, era a loro consentita dall’art. 14 comma 2 della legge 46/90 : le amministrazioni si potevano avvalere dei verificatori iscritti nell’elenco tenuto dalle C.C.I.A.A. di cui al D. M. 6 aprile 2000. Si precisa inoltre che i verificatori assumevano il ruolo di incaricati di pubblico servizio.
Con l’entrata in vigore del D.M. 37/08 , l’installatore qualificato è tenuto al termine dei lavori a rilasciare una dichiarazione di conformità firmata anche dal responsabile tecnico dell’impresa il quale certifica di aver “controllato l’impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge “, che per gli effetti del capo II art.2 e capo III art. 5 D.P.R. 462/01, ciò prevede l’omologazione degli impianti e ne consente la messa in servizio dell’impianto stesso.
Al fine di uniformare il comportamento degli addetti ai lavori successivamente alla pubblicazione del regolamento “462/01”, il Ministero ha incaricato il CEI di redigere delle linee guida – Guida CEI 0-14:2005 – nella quale è riportata al punto 3.4.1 la seguente indicazione: “il
personale addetto alle verifiche deve essere almeno in possesso degli stessi requisiti tecnico professionali richiesti al responsabile tecnico dell’impresa installatrice come indicato all’art. 3 della legge 46 del 5 marzo n°90 (ora d.m. 37-08)”. Tale indirizzo consentirebbe di poter essere inserito nell’organismo dei verificatori dell’organismo abilitato a chi ha ottenuto il riconoscimento dei requisiti professionali, dopo aver svolto come operaio specializzato nel ramo di attività, alle dirette dipendenze di un’impresa abilitata del settore, un’attività lavorativa superiore a tre anni.
Articolo di Davide Corbella, Perito Industriale dell’Ordine di Pavia
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